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Operatori terminalisti e responsabilità civile. Perché è importante assicurarsi

Aggiornamento: 29 dic 2020

Il settore dei trasporti è assai complesso ed è addirittura tutelato da una normativa ad hoc. In questo ampio settore ricade anche la logistica e tutti i soggetti coinvolti.


In un settore così complesso e articolato sono innumerevoli i rischi cui devono fare fronte le società che vi operano, rischi che nella maggior parte dei casi non sono minimamente prevedibili.


Trattandosi di trasporti, i danni ricadono per lo più sugli oggetti trasportati, che possono essere persone o merci. Nel caso di queste ultime i rischi più comuni sono il danneggiamento o la perdita della merce trasportata.


La responsabilità ricade anche sugli operatori terminalisti


Ma la responsabilità non ricade solo sui vettori di trasporto, bensì anche sugli operatori terminalisti che gestiscono e movimentano la merce in ambiti terrestri, marittimi e aerei. Essi devono avere cura sia della merce di cui si fanno carico, sia di macchinari o attrezzi per la loro gestione e sia degli ambienti utili al suo stoccaggio.


In questo contesto la responsabilità dell'operatore terminalista rischia di aggravarsi poiché esso deve rapportarsi sia con il vettore, cui fa capo il contratto di trasporto, e sia con il soggetto avente diritto al carico, ovvero il soggetto cui spetta la merce.


Se dunque la merce subisce dei danni, il soggetto terzo cui spetta la merce a chi si deve rivolgere? Nel caso del rapporto fra vettore di trasporto e terminalista, la responsabilità di quest'ultimo può essere limitata da specifiche clausole inserite nel contratto di trasporto, esclusi ovviamente il dolo e la colpa grave.


Nel caso invece del rapporto tra terminalista e soggetto avente diritto al carico, la giurisprudenza è divisa:

  • alcune interpretazioni ritengono che l'azione del soggetto terzo debba inquadrarsi in termini extracontrattuali, avendo quest'ultimo l'onere di provare il danno subito, il nesso di causalità e il dolo o la colpa del terminalista;

  • altre interpretazioni ritengono invece che questo rapporto debba essere inquadrato come contratto di deposito a favore di terzi. dando quindi la possibilità al soggetto terzo di agire direttamente sull'operatore terminalista.

Vista la complessità del settore trasporti e logistica, i numerosi soggetti coinvolti e i rischi cui si va incontro, appare indispensabile dotarsi di un'efficace copertura assicurativa capace di tutelare in modo puntuale gli operatori terminalisti. Noi di Assistudio Perboni disponiamo di un ottimo prodotto relativo alla responsabilità civile degli operatori terminalisti.


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Fonte: Assagenti



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