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Furto in abitazione: se la vigilanza non interviene subito deve pagare i danni

Aggiornamento: 29 dic 2020

Immaginiamo di vivere in una certa inquietudine, in una sensazione di perenne insicurezza a tal punto da non riuscire a dormire sereni. Ci sentiamo minacciati, noi in prima persona, la nostra famiglia e i beni di nostra proprietà. Cosa faremmo in una situazione simile?


Probabilmente ci rivolgeremmo a un istituto di vigilanza privata che controllerà la nostra abitazione durante la notte e, in caso di necessità, allerterà le forze dell'ordine e interverrà in prima persona per impedire il furto. Ma se questo non dovesse succedere, quali responsabilità ricadono sull'istituto di vigilanza?


Su questo tema è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 16195 del 30 luglio 2015) la quale ha affermato che un istituto di vigilanza che omette di avvertire le forze dell'ordine allo scattare del segnale d'allarme nell'abitazione del cliente o che non interviene tempestivamente per sventare un furto è tenuto al risarcimento dei danni pari al valore dei beni sottratti.


Nel caso preso in esame dalla Cassazione accadeva proprio questo, rendendo chiara sia la negligenza dell'istituto e sia la palese violazione del contratto stipulato con il cliente.


Fin dove si estende la responsabilità di tutela dei beni?


Oltretutto la responsabilità di tutela dei beni non si limita a tutto quello contenuto nell'appartamento ma si estende a tutti quei beni non di proprietà del cliente ma che si trovano comunque all'interno dell'abitazione: ad esempio beni de famigliari del cliente, di suoi conviventi o conoscenti e così via.


Questo perché il servizio di vigilanza non si limita alla singola persona e al suo patrimonio personale, ma si estende all'intero immobile e a tutti i beni in esso contenuti, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.


Data l'inottemperanza di tutte le misure utili a sventare il furto, il cliente ha diritto a richiedere il risarcimento dei danni commisurato al valore dei beni sottratti. Nel caso in questione, mancando un inventario utile alla quantificazione del danno subito ed essendo dunque ignoto il valore dei beni rubati, la Cassazione ha stabilito che il risarcimento debba essere commisurato all'importo del corrispettivo pagato dal cliente all'istituto di vigilanza per il servizio non reso.


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